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INTERESSANTE SENTENZA A FAVORE DEI CAREGIVER

permessi  ex art. 33 legge 104/92

Gli accordi sindacali, in aggiunta al CCNL, di norma prevedono un premio di produzione allo scopo di premiare la produttività dei lavoratori che non siano rimasti assenti al lavoro e di dissuadere l’assenteismo.

Il criterio adottato è di norma quello di gratificare maggiormente quei dipendenti che più hanno messo a disposizione dell’azienda le energie lavorative.
L’art. 33 della legge 104/92 stabilisce che il lavoratore dipendente ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (i c.d. “caregiver).
L’art. 3 Cost. e l’art. 2 della Direttiva CE n.78/2000 vietano qualsiasi atto discriminatorio tra due lavoratori che svolgono la medesima attività.

Mancata equiparazione dei permessi 104 ai giorni di lavoro.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 31 ottobre 2023 n.415, ha trattato e deciso la fattispecie di una società di trasporti che riconosceva ai dipendenti che fruivano dei permessi ex art. 33 legge 104/92 (c.d. caregiver) il premio di risultato, pari al 88% rispetto agli altri lavoratori, in quanto l’azienda considerava come assenza i tre giorni mensili che gli stessi godevano. La società, quindi, escludeva dal computo del premio di risultato il “tempo” dedicato dai caregiver alla assistenza ai malati portatori di handicap.

Nelle motivazioni la Corte di Torino, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea Coleman (n. 303/2006), ravvisando nella fattispecie decisa una discriminazione diretta.
E ciò in quanto l’azienda non aveva fatto corretta valutazione delle assenze dovute a causa di assistenza ai malati portatori di handicap, le quali non erano state ritenute attività in presenza, così come, invece, accadeva per le assenze a causa di gravidanza, maternità, congedi parentali e permessi per malattia dei figli.

Lavoro: i permessi 104 non sono assenze.
Pertanto, per la Corte torinese si era configurata una discriminazione diretta perché un lavoratore con handicap, o nel caso di specie “caregiver”, veniva trattato in modo difforme da un altro che godeva di una protezione sociale.
Di conseguenza il trattamento meno favorevole del lavoratore abile, rispetto ad altro dipendente in situazione analoga, per motivi connessi alla disabilità del familiare che il lavoratore assiste, costituisce un vulnus alla tutela garantita della disabilità.

La mancata equiparazione dell’assenza in presenza in servizio per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 determina una forma di discriminazione diretta perché fondata sulla disabilità.


Novembre 2023

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